Art. 7.
(Programma di interventi).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche possono presentare al Ministero della pubblica istruzione il proprio piano di sviluppo del servizio bibliotecario, corredato da apposito progetto, ai fini del suo accoglimento e finanziamento.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, acquisiti i pareri del Ministero per i beni e le attività

 

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culturali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone il piano triennale di intervento per l'organizzazione delle biblioteche scolastiche, per l'acquisto del materiale e per l'assegnazione dei bibliotecari scolastici, di seguito denominato: «piano». Il piano riguarda le istituzioni scolastiche che hanno presentato i progetti previsti al comma 1, e tiene conto dei seguenti criteri:

          a) consistenza del numero degli allievi e delle classi coinvolte;

          b) equilibrio nella distribuzione geografica;

          c) particolari problematiche sociali e ambientali;

          d) valorizzazione di raccolte archivistiche, documentali e librarie di importanza storica e culturale;

          e) qualità e innovatività dei progetti di educazione alla lettura e alla ricerca, con particolare attenzione all'integrazione delle abilità di ricerca e all'uso dell'informazione nel curricolo e nel piano dell'offerta formativa, all'educazione degli adulti e all'educazione interculturale, realizzati attraverso le risorse informative e documentarie scolastiche;

          f) modalità di apertura del servizio bibliotecario in orario scolastico ed extrascolastico;

          g) accordi con altre istituzioni scolastiche;

          h) accordi di rete con enti locali e istituzioni culturali locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento a biblioteche pubbliche, centri di documentazione, associazioni e istituti culturali;

          i) partecipazione a progetti europei inerenti alla competenza informativa e alla lettura.

      3. Il piano è destinato alle singole istituzioni scolastiche o a consorzi tra le stesse con almeno 30 classi o 500 allievi.

 

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Le istituzioni scolastiche con almeno 800 allievi possono ottenere l'assegnazione di due bibliotecari scolastici.
      4. Ogni tre anni il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.